Lavoro Occasionale
Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 54 bis della Legge 96/2017 che ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto denominato “PrestO” (termine con cui si intende “prestazione occasionale”, da non confondere con le prestazioni occasionali di cui all’art. 2222 c.c.), l’Inps ha emanato la circolare 107/2017, con cui fornisce istruzioni operative per l’applicazione del nuovo strumento.
“PrestO” si compone di 2 diverse modalità di utilizzo a seconda della tipologia di datore di lavoro: “Libretto Famiglia” e “Contratto di prestazione occasionale”.
Libretto Famiglia
- Utilizzatore: persona fisica (non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa).
- Campo di applicazione oggettivo: lavori domestici, tra cui quelli di giardinaggio, pulizia e manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e anziani ammalati o in disabilità, insegnamento privato supplementare.
- Il Libretto Famiglia, si compone di titoli di pagamento.
- compenso: 1 ora di prestazione lavorativa = € 8 nette al prestatore
- L’utilizzatore, spiega la circolare Inps, comunicherà alla piattaforma informatica Inps o al contact center Inps, i dati relativi al prestatore e luogo della prestazione, numero titoli utilizzati ed altre informazioni, solo al termine della prestazione lavorativa e comunque non oltre il 3°giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Contestualmente a tale comunicazione, i dati forniti dall’utilizzatore, verranno portati a conoscenza del prestatore di lavoro dall’Inps, attraverso posta elettronica/sms/MyInps.
Contratto di prestazione occasionale
- Utilizzatore: la circolare Inps 107/2017 specifica il concetto di “altri utilizzatori” contenuto nell’art 54 bis della L.96/2017 elencandoli nei professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, amministrazioni pubbliche, imprese del settore agricolo.
- Compenso: 1 ora di prestazione lavorativa= € 9 nette al prestatore
- La stessa circolare Inps, interpretando il nuovo dettato legislativo, chiarisce che l’importo del compenso giornaliero, che la legge stabilisce non possa essere inferiore ad €36 per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, resta dello stesso importo anche qualora la durata effettiva sia inferiore a 4 ore di lavoro. Le ore successive devono rispettare l’importo minimo di € 9 nette l’ora.
- Comunicazione obbligatoria preventiva di inizio prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione. Tale comunicazione, precisa l’Inps, verrà trasmessa anche al prestatore di lavoro attraverso mail/sms.
- Revoca della comunicazione di inizio prestazione: l’art. 54 bis della L. 96/2017 stabilisce la possibilità di revoca da parte dell’utilizzatore entro il 3° giorno da quando la prestazione doveva avere inizio.