Pubblicato in GU del 28/03/2020 il Decreto del Ministero dell'Economia che disciplina le modalità per accedere alla sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa prevista dal Decreto Cura Itali.
 
La norma prevede che i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
In pratica, chi ha contratto un mutuo per finanziare l’acquisto della propria abitazione principale potrà sospendere i pagamenti fino a 18 rate se è lavoratore dipendente e ha perduto il lavoro o è cassintegrato oppure se è lavoratore autonomo o libero professionista e ha riscontrato una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% a causa delle chiusure o altre restrizioni dovute all’emergenza Covid-19.
La novità del provvedimento riguarda l’estensione ai lavoratori dipendenti cassintegrati e ai lavoratori autonomi.
 
Per beneficiare della sospensione non c’è alcun vincolo di situazione reddituale e patrimoniale legata all’ISEE ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
Coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo devono presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo, che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria.
Le domande possono essere inoltrate facendo riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
 
Il modulo potrà essere compilato “on line” e inviato secondo le modalità indicate dalle singole banche.
 
 

 

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