Il Fondo di solidarietà residuale:
- sono assoggettati all'obbligo del versamento contributivo al Fondo di solidarietà residuale tutti i datori di lavoro che - in relazione al settore di attività economica esercitata, tipologia o dimensione occupazionale - sono esclusi dall'applicazione della normativa in materia di integrazioni salariali ordinaria o straordinaria.
- sono assoggettati al Fondo residuale unicamente i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente da effettuarsi mensilmente;
- Sono ovviamente esclusi dall'obbligo di versamento al Fondo residuale, i soggetti datoriali che risultano convenzionalmente attratti agli altri Fondi di solidarietà;
- Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione del Fondo residuale i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
Il lavoratore dovrà farsi carico di una contribuzione dell'0,17% della retribuzione mensile.