I giorni di permesso mensili per assistere i disabili, ex art 33 comma 3 legge 104/1992, sospendono le ferie

 

Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 20, del 20 maggio 2016, chiarisce che la sopravvenuta esigenza di assistere il disabile durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, comporta la sospensione del godimento del periodo feriale a fronte del godimento del diritto a fruire dei 3 giorni di permesso mensile retribuito per assistere il familiare con disabilità ex articolo 33 co. 3 legge 104/1992.

La nota ministeriale produce l'effetto della sospensione del periodo feriale qualora la necessità di assistenza del disabile dovesse verificarsi nel corso del suo godimento. Sospensione significa naturalmente che le ferie non godute vanno collocate in un altro periodo, in accordo con il datore di lavoro e similmente a quanto accade nella ipotesi di malattia.

Nella nota si afferma che, vi è sempre la possibilità del datore di lavoro dell’eventuale verifica della effettiva indifferibilità della assistenza alla persona disabile.

Circa poi una eventuale richiesta di programmazione dei permessi, la nota ministeriale richiama quanto già affermato nell'interpello n. 31 del 6 luglio 2010, nella quale si ritiene possibile da parte datoriale richiedere una programmazione dei permessi a condizione che:

  • il lavoratore incaricato dell'assistenza al disabile fosse in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
  • la programmazione non compromettesse il diritto del disabile ad una effettiva assistenza e seguisse criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze.

Infine, la nota ministeriale ricorda la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata del permesso, affermando che le improcrastinabili esigenze di assistenza del disabile non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali.

 

interpello n. 20, del 20 maggio 2016

interpello n. 31, del 6 luglio 2010

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