La Cassazione sezione Lavoro con sentenza n 13239 del 28 maggio 2013 ha affermato la legittimità del licenziamento di un Massofisioterapista, a causa dell'esistenza di una situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro,  derivante dalla mancanza in capo alla lavoratrice, per effetto di disposizione normative sopravvenute, del titolo professionale necessario per l'esercizio dell'attività richiesta dal datore di lavoro e come tale idonea ad incidere sulla funzionalità della relativa organizzazione del lavoro. 

Nello specifico, il Giudice di Merito aveva ravvisato un'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione sul presupposto che il diploma posseduto dalla Lavoratrice ( Massofisioterapista ) non potesse più considerarsi abilitante all'esercizio dell'attività per la quale era stata assunta, posto che il sopravvenuto D.M. 27/07/2000 postulava per l'esercizio dell'attività di massofisioterapista il possesso di una formazione professionale specifica, attuata mediante di corsi di durata triennale.

Le Corte ha inoltre evidenziato che la Lavoratrice non aveva però pensato di tornare sui "banchi" di scuola, iniziativa che avrebbe potuto salvargli il posto di lavoro rendendo solo temporanea, anziché definitiva come avvenuto, l'impossibilità di svolgere la sua prestazione. 

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